Normativa sugli agenti chimici

Agenti cancerogeni e mutageni

Sono definiti agenti cancerogeni le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza. Esse riportano in etichetta il simbolo T e le frasi di rischio R45 o R49.

Sono definiti agenti mutageni le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza. Esse riportano in etichetta il simbolo T o Xn e la frase di rischio R46.

Di queste sostanze si occupa il Titolo VII del D.L.626/94 integrato dal D.L. 66/2000.

Elenco sostanze cancerogene e mutagene.

Tali sostanze non vengono utilizzate nella nostra scuola.

 

Agenti chimici pericolosi

Il D.Lgs. 2 febbraio 2002, n.25 riguarda tutte le attività lavorative che comportano la presenza di agenti chimici pericolosi. Esso,inserito nel quadro normativo dei precedenti decreti vigenti in materia, contribuisce a sviluppare una sempre maggiore cultura della sicurezza e l’affermazione della logica di prevenzione.

La valutazione dei rischi

Il documento di valutazione dei rischi di cui all’art.4 del D.lgs.626/94 viene integrato con una specifica valutazione del rischio chimico per la quale il Datore di Lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi e prende in considerazione una serie di elementi ben definiti ai fini della valutazione del rischio

  • proprietà pericolose degli agenti chimici,

  • schede di sicurezza,

  • livello, tipo e durata delle esposizioni,

  • circostanze in cui viene svolto il lavoro,

  • quantità degli agenti presenti,

  • eventuali limiti di esposizione professionale o valori limite biologici,

  • effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare ed

  • eventuali conclusioni tratte da sorveglianza sanitaria già effettuata.

Nella valutazione dei rischi devono essere indicate le misure adottate di carattere generale (art.72-quinquies) e, ove applicabili, specifiche (art.72-sexies) di protezione e prevenzione.

Resta fermo l’obbligo, in tutti i casi di rischio chimico, di informazione e formazione specifica per i lavoratori ed i loro rappresentanti.

La valutazione del rischio chimico deve essere periodicamente aggiornata e deve, comunque, precedere l’inizio di nuove attività che comportino la presenza di agenti chimici pericolosi.

Significativa, ai fini degli adempimenti previsti è la determinazione di rischio moderato; essa è rinviata ad una successiva emanazione di decreti ministeriali in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione Europea e dei parametri di sicurezza. In assenza di tali decreti la valutazione del rischio moderato è comunque effettuata dal datore di lavoro.

Il caso di rischio moderato

Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure di carattere generale sono sufficienti a ridurre il rischio potranno non attuarsi ulteriori disposizioni previste dal D.lgs.25/2002 rispetto a quanto già esposto relativamente alla valutazione del rischio.

Il caso di rischio non moderato

In tal caso, oltre quanto precedentemente descritto, dovranno essere attuate misure specifiche di protezione e

  • eliminazione o riduzione del rischio mediante sostituzione,

ma, se l’attività non lo consente, dovrà essere ridotto il rischio mediante l’applicazione di misure specifiche riguardanti:

  • la progettazione dei processi lavorativi,

  • le attrezzature e i materiali,

  • le misure organizzative e di protezione collettiva alla fonte,

  • le misure di protezione individuali,

  • la sorveglianza sanitaria.